Art. 2.
(Definizioni).

      1. Agli effetti della presente legge si intende per:

          a) servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad INTERNET con tariffazione specifica, tutti i servizi che consentono, previa richiesta scritta dell'utente e tramite l'uso di un numero univoco a livello nazionale della rete telefonica fissa o mobile per i servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, l'accesso a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale e testuale, testuale e grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi;

          b) concessionario del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione, la società che gestisce la rete di telecomunicazione e la rete del servizio

 

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radiomobile di comunicazione, sulle quali sono trasportate le informazioni o le prestazioni dei servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica;

          c) gestore del centro servizi, il soggetto che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente di acquisire le informazioni o le prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica messe a disposizione dai fornitori delle stesse e distribuite mediante la rete di telecomunicazione e la rete del servizio radiomobile di comunicazione previa richiesta scritta da parte dell'utente;

          d) fornitore di informazioni o prestazioni dei servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, il soggetto che professionalmente fornisce informazioni o prestazioni in forza di un contratto con il centro servizi e nel rispetto della presente legge;

          e) utente, qualsiasi soggetto che, in quanto utente della rete di telecomunicazioni e della rete del servizio radiomobile di comunicazione, acceda, previa richiesta scritta, a informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica.